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Leggi Regionali

 

Testo storico legge 0040 del 2002

 

 

LEGGE REGIONALE
N. 0040 DEL 23 12 2002 EMILIA-ROMAGNA ( VII LEGISLATURA)

 

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA
TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11
GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24 12 2002 N. 183

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 0001
Finalita'

1. La Regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo e la
qualificazione del turismo per favorire la crescita
competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale al
fine di migliorarne la qualita', la fruibilita' e di
potenziare le strutture ed i servizi, nell'ambito di uno
sviluppo turistico sostenibile. Al fine di valorizzare le
vocazioni turistiche delle diverse aree del territorio della
Regione, le forme tradizionali di turismo cosi' come quelle
piu' innovative, e di attuare una diversificazione
dell'offerta che permetta, in tutte le aree, un prolungamento
della stagione turistica, la presente legge incentiva
interventi rivolti alla riqualificazione e all'incremento del
patrimonio ricettivo, alla realizzazione di strutture ed
attrezzature complementari al turismo.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge
disciplina la concessione di agevolazioni per il sostegno
delle attivita' ricettive e turistico-ricreative,
dell'associazionismo e della cooperazione con finalita' di
agevolazione creditizia fra le imprese operanti nel settore
turistico. La Regione inoltre promuove e contribuisce alla
realizzazione di '' progetti finalizzati '' e di '' progetti
innovativi '' rivolti alla valorizzazione di particolari
prodotti turistici o specifici territori.

3. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolte
alle imprese che applicano le condizioni normative e
salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative della categoria.
Il mancato rispetto di tale condizione determina la non
ammissibilita' a contributo ovvero la revoca del contributo
stesso.

4. Le opere finanziate con i contributi di cui alla presente
legge devono essere ubicate nel territorio della regione
Emilia-Romagna.

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 0002
Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE

1. Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente
legge, sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui
al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole
e medie imprese, pubblicato sulla g.u.c.e. serie L 10 del 13
gennaio 2001 e al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore ( '' de minimis '' ), pubblicato sulla
g.u.c.e. serie L 10 del 13 gennaio 2001.

2. Non possono essere concessi singoli aiuti di importo
superiore alle soglie definite dell'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 70/2001.

3. Ai fini della presente legge, per piccola e media impresa
si intende l'impresa cosi' definita dalla Commissione
europea.

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 0003
Funzioni della Regione

1. La Regione, per raggiungere le finalita' di cui
all'articolo 1 in maniera adeguata ed omogenea sul territorio
regionale, svolge funzioni di programmazione, pianificazione
e coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema
dell'offerta turistica e alla definizione di indirizzi
omogenei per tutto il territorio regionale nel rispetto delle
autonomie locali.

2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta
regionale, un atto di programmazione che definisce criteri
generali, priorita' e modalita' applicative, relativi alle
agevolazioni previste dalla presente legge, con particolare
riguardo a:

a) indicazioni per l'individuazione e la definizione delle
aree territoriali cui riservare i finanziamenti;

b) iniziative incentivabili;

c) individuazione delle categorie di soggetti incentivabili
nelle varie aree e in base alle tipologie di iniziative;

d) importi massimi e minimi di spesa ammissibile ai benefici;

e) misura dei contributi assegnabili;

f) criteri di riparto dei fondi fra le Province;

g) indicazioni sulla ripartizione delle risorse da parte
delle Province fra i diversi settori di agevolazione e fra
soggetti pubblici e soggetti privati;

h) modalita' e condizione di concessione ed erogazione dei
contributi ai soggetti beneficiari nonche' disciplina dei
casi di revoca delle agevolazioni concesse;

i) disciplina del vincolo di destinazione.

3. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione dei
criteri di cui al comma 2, sentita la Conferenza Regione-
Autonomie locali, attiva procedure di consultazione con le
Province e le Associazioni imprenditoriali del settore
turismo piu' rappresentative a livello regionale.

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 0004
Funzioni delle Province

1. Alle Province, nell'ambito del quadro programmatorio
regionale, sono attribuite funzioni di programmazione
territoriale nonche' le funzioni amministrative riguardanti
istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi
previsti dal titolo II, nonche' la vigilanza sugli interventi
finanziati.

2. Sulla base delle indicazioni e dei limiti stabiliti
nell'atto di cui all'articolo 3, comma 2, le Province,
attivando procedure di consultazione con le Associazioni
imprenditoriali del settore turismo piu' rappresentative a
livello provinciale, definiscono criteri specifici e
priorita' a livello provinciale volte alla definizione di
programmi provinciali di incentivazione per gli interventi di
cui al titolo II.

 

TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA
TURISTICA REGIONALE

 

Articolo 0005
Soggetti beneficiari

1. Possono concorrere ai benefici previsti dal presente
titolo:

a) imprese singole o associate;

b) enti locali territoriali e loro forme associative, altri
enti pubblici;

c) associazioni e persone giuridiche private a carattere non
commerciale di cui al titolo II del libro I del codice
civile, dotate dei requisiti previsti nei criteri regionali
di cui all'articolo 3, comma 2;

d) centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi
dall'associazionismo economico e sindacale delle imprese e
cooperative turistiche, con i limiti e le indicazioni
previste in apposito regolamento, per gli interventi di cui
al comma 2 dell'articolo 6.

 

TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA
TURISTICA REGIONALE

 

Articolo 0006
Interventi a sostegno delle attivita' ricettive e turistico-
ricreative - Imprese

1. Alle imprese singole e associate possono essere concessi
contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti
o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione,
l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di
impianti e strutture esistenti ad esclusione delle spese per
l'acquisto di aree ed immobili. Sono ammissibili gli
investimenti relativi a:

a) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come
definite dalla normativa regionale;

b) complessi turistici ricettivi all'aria aperta come
definiti dalla normativa regionale;

c) stabilimenti balneari;

d) strutture di servizio e complementari alla ricettivita'
turistica, comprese le strutture autorizzate ai sensi della
legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), di
interesse turistico, cosi' come individuate nell'ambito dei
criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2;

e) strutture ricreative e sportive o destinate a
manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali e altre
strutture utili al prolungamento della stagione turistica,
alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed
all'immagine turistica.

2. Possono essere concessi inoltre contributi:

a) per l'ottenimento della certificazione di qualita' da
parte delle strutture indicate al comma 1, lettere a), b), c)
e d), e da parte delle Agenzie di Viaggio e Turismo
rilasciata da organismi accreditati, comprese le spese per
studi e analisi preliminari;

b) per interventi riguardanti studi di fattibilita' e
progettazione strutturale, finalizzati alla progettazione
integrata della struttura e dell'impiantistica, legata alla
realizzazione dell'intervento strutturale o almeno di un
primo stralcio funzionale;

c) per l'implementazione di sistemi informatici di controllo
di gestione e di soluzioni informatiche innovative per la
gestione delle attivita';

d) per l'implementazione di sistemi informatici per la
gestione dei servizi ovvero per attivita' di commercio
elettronico legate all'offerta turistica.

 

TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA
TURISTICA REGIONALE

 

Articolo 0007
Interventi a sostegno delle attivita' ricettive e turistico-
ricreative - Soggetti pubblici ed organismi a carattere non
commerciale

1. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e
c) possono essere concessi contributi, per la realizzazione
di nuove strutture ovvero per la ristrutturazione,
l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di
strutture esistenti ad esclusione delle spese per l'acquisto
di aree ed immobili, per interventi inerenti:

a) strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento
delle qualita' delle localita' e del territorio turistico,
nonche' alla migliore fruibilita' turistica dei parchi
naturali e delle aree di interesse naturalistico;

b) strutture ricreative e sportive o destinate a
manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali e altre
strutture utili al prolungamento della stagione turistica,
alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed
all'immagine turistica, e strutture ricettive non
alberghiere.

 

TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA
TURISTICA REGIONALE

 

Articolo 0008
Interventi a sostegno del turismo montano

1. La Regione, nell'ambito delle finalita' generali di cui
all'articolo 1, incentiva il turismo montano per la
valorizzazione e per la salvaguardia dell'equilibrio
socioeconomico delle aree appenniniche attraverso un
corretto sviluppo della fruizione turistica della montagna
nel rispetto dell'ambiente.

2. A tale scopo ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1
possono essere concessi contributi per la realizzazione di
nuove strutture e impianti o strutture di servizio ovvero per
la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la
riqualificazione di impianti e strutture esistenti ad
eccezione delle spese per l'acquisto di aree e immobili, per
interventi inerenti:

a) strutture ricettive, acquisizione di impianti e
attrezzature finalizzate alla fruizione turistica del
territorio montano;

b) strutture sportive, ricreative finalizzate alla migliore
fruibilita' turistica ed alla qualita' del territorio
montano.

 

TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA
TURISTICA REGIONALE

 

Articolo 0009
Interventi a sostegno del termalismo

1. La Regione, nell'ambito delle finalita' generali di cui
all'articolo 1, incentiva il turismo termale considerata la
valenza ai fini della diversificazione dell'offerta turistica
regionale, tramite la valorizzazione delle risorse dei
territori termali.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), proprietari o gestori di stabilimenti termali, possono
essere concessi contributi per interventi, di
ristrutturazione, ampliamento, riqualificazione,
ammodernamento, delle seguenti strutture:

a) stabilimenti termali destinati all'uso pubblico;

b) strutture ricettive alberghiere ubicate nelle aree
definite '' termali '' dai vigenti strumenti urbanistici
comunali, limitatamente agli interventi riguardanti la
realizzazione di servizi termali;

c) edifici posti nelle aree definite '' termali '' dai
vigenti strumenti urbanistici comunali, per interventi
strettamente funzionali all'attivita' termale primaria.

3. Sono escluse delle agevolazioni le spese relative a:

a) nuova captazione nonche' razionalizzazione,
ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa
di acque minerali per uso termale;

b) impianti di opere di adduzione, canalizzazione,
sollevamento e quanto altro necessario al razionale
sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso
termale;

c) studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica
applicata;

d) apparecchiature mediche;

e) acquisto di aree ed immobili.

 

TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA
TURISTICA REGIONALE

 

Articolo 0010
Tipologia e ammontare dei contributi

1. Alle imprese singole e associate, per interventi
disciplinati dal presente titolo che configurano aiuti
diretti alle imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1
del trattato CE, possono essere concessi contributi in conto
capitale, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dai
regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001 e dai criteri
regionali e provinciali approvati ai sensi degli articoli 3 e
4. Qualora il soggetto beneficiario non sia qualificabile
piccola o media impresa, i contributi possono essere concessi
solo nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, gia' iniziati al
momento della presentazione della domanda ma non oltre i
dodici mesi antecedenti, i contributi possono essere concessi
esclusivamente secondo il regime '' de minimis '' di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001.

3. Ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere b) e c) possono essere concessi contributi in conto
capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa
ammessa a contributo, per interventi che non configurino
aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.
Qualora i contributi, per la tipologia del progetto
incentivato, configurino aiuti diretti alle imprese, ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE si applicano i
limiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 5 e per gli interventi di cui al comma 2
dell'articolo 6 i contributi sono concessi nei limiti di cui
al Regolamento (CE) n. 69/2001.

 

TITOLO III
PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI INNOVATIVI

 

Articolo 0011
Progetti finalizzati e progetti innovativi

1. La Regione contribuisce alla valorizzazione di particolari
territori e prodotti turistici mediante l'incentivazione di
'' progetti finalizzati '' e la realizzazione di '' progetti
innovativi '' .

2. I '' progetti finalizzati '' sono incentivati con la
concessione di contributi a favore dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1. Il contributo, qualora riguardi
imprese, o incentivi che configurano aiuti diretti alle
imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato
CE, e' concesso in regime '' de minimis '' , nella misura
massima del 50 per cento della spesa ammessa a contributo.

3. La Regione puo' altresi' realizzare direttamente, anche
mediante l'ausilio di soggetti esterni, '' progetti
innovativi '' aventi carattere di sperimentalita' ed
innovazione per il settore turistico.

 

TITOLO IV
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE
CREDITIZIA

 

Articolo 0012
Tipologia dei contributi

1. La Regione, nell'ambito dei criteri approvati dal
Consiglio regionale di cui all'articolo 3, comma 2,
conferisce ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia di
cui all'articolo 13 un fondo finalizzato ad agevolare il
ricorso al credito dei soci operanti nel settore del turismo
mediante la concessione di garanzie fideiussorie.

2. La Regione conferisce inoltre, agli stessi soggetti, un
fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti
dalle garanzie di cui al comma 1.

 

TITOLO IV
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE
CREDITIZIA

 

Articolo 0013
Caratteristiche dei Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente titolo i
Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di primo o secondo
grado, a carattere provinciale e regionale, fra operatori
singoli o associati che realizzino gli interventi indicati
nei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2 in
possesso dei seguenti requisiti:

a) essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;

b) associare a parita' di condizione qualunque impresa
operante nel settore del turismo ne faccia richiesta;

c) concedere le garanzie e i contributi sugli interessi a
qualunque operatore turistico associato ne abbia titolo,
secondo le prescrizioni e con i criteri definiti dalla
Regione Emilia-Romagna;

d) consentire la nomina del Presidente del Collegio Sindacale
da parte della Regione Emilia-Romagna;

e) prevedere nel proprio Statuto la preventiva comunicazione
alla Regione Emilia-Romagna del verificarsi di una causa di
scioglimento.

2. Dei Consorzi Fidi e delle Cooperative di Garanzia di cui
al comma 1 possono fare parte anche operatori del commercio e
dei servizi.

 

TITOLO IV
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE
CREDITIZIA

 

Articolo 0014
Criteri per la concessione e l'utilizzo dei contributi

1. Ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia sono
concessi i contributi in conto capitale ai sensi
dell'articolo 12, comma 1 da destinare alla formazione e
integrazione del fondo di garanzia ripartiti secondo le
seguenti modalita':

a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi
disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base
provinciale;

b) la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo
delle garanzie, riguardanti interventi nel campo del turismo,
in essere alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in
cui e' presentata la domanda di contributo.

2. La ripartizione dei contributi concessi ai Consorzi Fidi e
alle Cooperative di Garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma
2 e' effettuata secondo le seguenti modalita':

a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi
disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base
provinciale;

b) la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo
dei finanziamenti, riguardanti interventi nel campo del
turismo, effettivamente erogati e in essere nel corso
dell'esercizio precedente a quello in cui e' presentata la
domanda di contributo.

3. I contributi concessi ai Consorzi Fidi e alle Cooperative
di Garanzia ai sensi dell'articolo 12 sono destinati a soci e
consorziati, per la realizzazione di interventi, non iniziati
o iniziati da non oltre dodici mesi, previsti nell'ambito dei
criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2 e dovranno
essere assegnati con atti formali.

4. L'assegnazione dei contributi previsti ai sensi
dell'articolo 12, comma 2 agli operatori del settore turismo
dovra' rispettare tempi, i modi e le disposizioni previste
nella deliberazione regionale di concessione. Per le somme
non impiegate nei termini i Consorzi Fidi e le Cooperative di
Garanzia decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna
procede al recupero, salvo compensazione con eventuali nuove
concessioni.

5. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate
dalla Regione ai Consorzi fidi e alle Cooperative di Garanzia
devono essere destinati prioritariamente all'incremento del
Fondo di garanzia finanziato. A titolo di contributo alle
spese di gestione degli organismi stessi, puo' essere
utilizzata una quota dell'importo complessivo di tali
interessi, definita nell'ambito dei criteri applicativi di
cui all'articolo 3, comma 2.

 

TITOLO IV
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE
CREDITIZIA

 

Articolo 0015
Misura dei contributi agli operatori turistici e regime di
assegnazione

1. Per l'assegnazione di contributi in conto interesse
attualizzati i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia
stipulano convenzioni con gli Istituti di credito finalizzate
al miglioramento delle condizioni a favore del mutuatario.

2. I contributi di cui al comma 1 si considerano concessi ai
soci o associati operanti nel settore del turismo, in regime
'' de minimis '' ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001,
nel momento della formalizzazione dell'assegnazione da parte
del Consorzio o della Cooperativa. La Giunta regionale
definisce periodicamente l'abbattimento applicabile al tasso
di interesse risultante dalla convenzione di cui al comma 1.
L'importo del tasso di interesse a carico del mutuatario non
potra' in nessun caso essere inferiore ad un punto
percentuale.

3. L'agevolazione derivante dalla concessione della garanzia
fideiussoria e' concessa in regime '' de minimis '' ai sensi
del regolamento (CE) n. 69/2001. L'entita' dell'agevolazione
e' calcolata secondo uno dei metodi indicati al punto 3.2
della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi
sotto forma di garanzie, pubblicata sulla g.u.c.e. serie C 71
dell'11 marzo 2000. Ai sensi della stessa Comunicazione
l'aiuto deve considerarsi concesso al momento in cui viene
prestata la garanzia.

 

TITOLO IV
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE
CREDITIZIA

 

Articolo 0016
Vigilanza su Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia

1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le
Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono
tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far
pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con
gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonche' una
rendicontazione periodica sulla propria attivita'.

2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del
Consorzio Fidi e della Cooperativa di Garanzia, alla Regione
spettano i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti
presso tali Enti, nonche' le somme maturate a titolo di
interesse su detti contributi.

 

TITOLO V
VINCOLO DI DESTINAZIONE

 

Articolo 0017
Contributi per interventi realizzati da soggetti privati

1. I beni e le strutture oggetto di contributo ai sensi della
presente legge realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere a) e c) sono vincolati alla specifica
destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione
del contributo e al mantenimento della piena funzionalita'
per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. In relazione al vincolo di cui al comma 1, i criteri
regionali di cui all'articolo 3, comma 2 stabiliscono:

a) la durata;

b) le modalita' con cui viene garantito il vincolo, ivi
compreso l'obbligo di trascrizione di tale vincolo presso la
Conservatoria dei registri immobiliari;

c) eventuali garanzie sostitutive;

d) le procedure di vigilanza e controllo;

e) i casi di revoca e relative sanzioni.

3. Il limite di cui al comma 1 non si applica ai beni di cui
al comma 2 dell'articolo 6.

 

TITOLO V
VINCOLO DI DESTINAZIONE

 

Articolo 0018
Contributi per interventi realizzati da soggetti pubblici

1. Il soggetto beneficiario del contributo avente natura di
soggetto pubblico, qualora non sia proprietario dell'immobile
oggetto del finanziamento, deve dichiarare di avere la
disponibilita' del bene, con titolo giuridicamente valido,
per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

TITOLO VI
CUMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI

 

Articolo 0019
Cumulo dei contributi

1. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a) ai sensi della presente legge sono
cumulabili anche con altre agevolazioni nei limiti previsti
dai regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001, purche' tale
cumulo non determini un contributo complessivo superiore al
50 per cento della spesa ammessa a contributo.

2. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all'articolo
5, comma 1, lettere b) e c) ai sensi della presente legge,
per interventi che non configurino aiuti alle imprese ai
sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono
cumulabili anche con altre agevolazioni, purche' tale cumulo
non determini un contributo complessivo superiore al 50 per
cento della spesa ammessa a contributo.

3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono inoltre
cumulabili con ulteriori agevolazioni pubbliche che non siano
qualificabili aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 1 del trattato CE.

 

TITOLO VI
CUMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI

 

Articolo 0020
Finanziamento con fondi regionali degli interventi previsti
dal programma 2000 della legge 30 dicembre 1989, n. 424

1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a finanziare con
mezzi propri di bilancio i progetti ammessi a finanziamento
ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di
sostegno per le attivita' economiche nelle aree interessate
dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi
nell'anno 1989 nel mare Adriatico) con deliberazione della
Giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 2594 (L. 424/89 - Art.
1 - commi 1 e 2 - Delibera del Consiglio regionale n. 1363/00
- Provvedimento di ammissione a contributo delle domande
presentate entro l'8 maggio 2000), che pur essendo stati
iniziati, non sono stati terminati entro la scadenza
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2001 (Proroga del termine per il
completamento delle opere finanziate ai sensi della L. 30
dicembre 1989, n. 424) per il 31 dicembre 2001. Gli
interventi dovranno essere realizzati entro il termine del 31
dicembre 2003, nel rispetto delle disposizioni dei criteri
applicativi e dell'atto di assegnazione, relativi alla legge
n. 424 del 1989. I beneficiari sono ammessi ad ottenere un
contributo in conto capitale. Restano validi gli importi di
spesa ammessa e contributo concesso indicati nella
deliberazione della Giunta regionale n. 2594 del 2000.

 

TITOLO VI
CUMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI

 

Articolo 0021
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
si fa fronte con l'istituzione di apposite unita'
previsionali di base e relativi capitoli, che saranno dotati
della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972,
n. 4).

 

TITOLO VI
CUMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI

 

Articolo 0022
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina
dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna.
Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione
della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e successive modificazioni;

b) le lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 43 e il comma
4 dell'articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1988, n.
32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione
e sviluppo del termalismo).

 

TITOLO VI
CUMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI

 

Articolo 0023
Norma transitoria

1. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei
contributi riguardanti domande presentate o programmi
approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge
ai sensi della legge regionale n. 3 del 1993 e successive
modificazioni sono disciplinati dalle disposizioni della
stessa legge regionale fino alla loro conclusione.

2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei
contributi riguardanti domande presentate o programmi
approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge
ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 32 del
1988 sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge
regionale fino alla loro conclusione.

3. Le risorse giacenti nei fondi di garanzia e nei fondi per
l'abbattimento degli interessi, presso i Consorzi Fidi e le
Cooperative di Garanzia di cui al capo V della legge
regionale n. 3 del 1993, erogati ai sensi della normativa
stessa, possono essere assegnate ai propri associati operanti
nel settore del turismo, in base alle norme di cui al titolo
IV della presente legge e ai criteri applicativi regionali di
cui all'articolo 3, comma 2 dal momento della loro entrata in
vigore.

4. In sede di prima applicazione della presente legge il
termine indicato all'articolo 10, comma 2 e' elevato da
dodici a diciotto mesi.

 

TITOLO VI
CUMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI

 

Articolo 0024
Entrata in vigore

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.