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Home >> Politiche sociali >> Volontariato

A chi rivolgersi:
Servizio politiche sociali e sociosanitarie
Piazzale Marconi
29121 Piacenza
Livio Rabboni
tel. 0523/795536 - Fax 0523/795517
politichesociosanitarie@provincia.pc.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13. Per la consulenza sugli statuti o sulle istanze di iscrizione rivolgersi al Centro Servizi Per il Volontariato gestito da SVEP (http://www.svep.piacenza.it).

Competenze:
per effetto della disposizioni della L.R.12/2005, la Provincia cura la gestione dei procedimenti connessi al registro delle Organizzazioni di Volontariato. Tali procedimenti prevedono l’adozione dei provvedimenti di iscrizione, diniego e cancellazione. Alla Provincia spettano inoltre la revisione periodica del registro ed il controllo sulle attività delle organizzazioni; quest’ultimo verrà effettuato con modalità da stabilire nel rispetto di criteri di uniformità delle procedure stabiliti dalla Giunta Regionale.

Cosa fare:
ISCRIZIONE: La domanda di iscrizione formulata sulla base dell’Allegato A, da redigersi in carta semplice ai sensi dell’art.8 della Legge 266/91 su richiesta del legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato, deve essere indirizzata alla Provincia di Piacenza e al Comune in cui l’organizzazione ha sede.
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Comune è tenuto ad esprimere un parere sulla iscrivibilità dell’organizzazione richiedente: decorso tale termine la Provincia prescinde dal parere.
Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, conclusa l’istruttoria di competenza del responsabile del procedimento, l’Ufficio Sistema sociale e socio-sanitario della Provincia emette atto formale che accoglie o rigetta la domanda (G.R.13 febbraio 2006 n.139).

DOCUMENTI: (da allegare alla domanda di iscrizione)

- copia dell’atto costitutivo

- copia dello statuto vigente

- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative

- relazione dettagliata sull’attività svolta dall’organizzazione

- elenco di tutte le Organizzazioni aderenti (solo per gli organismi di collegamento e coordinamento)

- scheda riassuntiva dati (Allegato B)

- certificazione che comprovi l’avvenuta consegna della domanda al Comune in cui ha sede l’Organizzazione

- l’articolazione locale di Organizzazione nazionale o regionale, non giuridicamente riconosciuta né costituita con atto notarile o con scrittura privata registrata, deve allegare l’atto con cui l’Organo nazionale o regionale l’ha costituita oppure, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso Organo circa la sua esistenza.

- Il provvedimento di iscrizione è trasmesso all’organizzazione richiedente, al Comune in cui l’Organizzazione ha sede e alla Regione.

- Le organizzazioni sono tenute a comunicare le variazioni dello statuto entro 45 giorni dalla formalizzazione.


RIGETTO: Il provvedimento di diniego viene adottato quando l’organizzazione non possiede i requisiti di legge per l’iscrizione. Il provvedimento di rigetto è notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’organizzazione richiedente e trasmesso agli enti intervenuti nel procedimento. I provvedimenti di rigetto sono impugnabili al Tribunale Amministrativo regionale ai sensi dell’art. 6 della Legge 266 entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

CANCELLAZIONE: La cancellazione di un organizzazione dal Registro è disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione o per richiesta dell’organizzazione interessata.

REVISIONE DEL REGISTRO: La Provincia provvede alla revisione biennale del Registro per verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, con particolare riferimento all’effettivo svolgimento delle attività di volontariato.

PERCHE' ISCRIVERSI: L’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel registro dà il riconoscimento dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale. Dà inoltre diritto alle seguenti agevolazioni di natura economica, amministrativa e gestionale previste dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 12/2005




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