Disciplina Covid
Al fine di minimizzare il più possibile le probabilità di trasmissione del contagio da Sars-CoV-2 tra persone, il Governo ha approvato il Decreto-Legge 17 agosto 2021 n. 117, convertito con Legge 14 ottobre 2021 n. 144 (il link riporta al sito di Normattiva), recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021”, disponendo all’art. 4, comma 3, che “Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”.
I protocolli sanitari e di sicurezza di cui al suddetto D.L. 117/2021, sono stati resi operativi, in particolare, attraverso:
Richiamando la suddetta normativa, si segnala in particolare che:
I protocolli sanitari e di sicurezza di cui al suddetto D.L. 117/2021, sono stati resi operativi, in particolare, attraverso:
- la Circolare del Ministero dell'Interno [Dipartimento degli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali] n. 63 del 25 agosto 2021 (il link riporta al sito del Ministero dell'Interno) "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021";
- la Circolare del Ministero dell'Interno [Dipartimento degli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali] n. 67 del 3 settembre 2021 (il link riporta al sito del Ministero dell'Interno) "Raccolta del voto degli elettori in trattamento domiciliare/quarantena/isolamento da Covid-19. Prescrizioni Ministero della salute".
Richiamando la suddetta normativa, si segnala in particolare che:
- è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole basilari di prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2;
- gli elettori hanno il tassativo divieto di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso il seggio elettorale, devono inoltre:
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni (fatte salve altre e successive disposizioni normative che dispongano termini diversi);
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni (fatte salve altre e successive disposizioni normative che dispongano termini diversi);
- la Provincia di Piacenza all’arrivo degli elettori presso la sede dove è ubicato il seggio, non procederà alla misurazione della temperatura corporea dei votanti, in quanto non ritenuta necessaria dal Comitato Tecnico Scientifico;
- per accedere all’interno del palazzo dove è ubicato il seggio e all’interno del seggio medesimo è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti, elettori compresi, e d'indossarla nel rispetto delle normative vigenti, in coerenza con la normativa attualmente in vigore che ne prevede l'uso nei locali pubblici.