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Veicoli ad uso speciale

I veicoli ad uso speciale, tipo autogru, autopompe per cls, etc., sono mezzi con sagoma e/o massa eccedenti i limiti di cui agli art. 61 e 62 del Codice della Strada, dotati di speciali attrezzature, installate permanentemente per effettuare determinate operazioni. Per circolare su strada devono essere in possesso di un’autorizzazione periodica con una durata massima di 12 mesi. E’ consentito il rinnovo dell’autorizzazione per 3 volte per un complessivo periodo di autorizzazione di 3 anni.
Le autogru possono essere autorizzate contestualmente a veicoli eccezionali al loro seguito per il trasporto esclusivo di attrezzature ad esse complementari (es. zavorre, etc.).
I veicoli ad uso speciale di norma eccedono in peso e quindi devono corrispondere l’indennizzo per la maggior usura della strada in via convenzionale (art. 18, cc. 4 e 5, lett. a) del Regolamento) per un periodo non inferiore a 4 mesi. A tale indennizzo sono assoggettati anche i veicoli al seguito delle autogru.
I transiti possono essere effettuati sulle strade comunali e provinciali percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali contenute in una sezione dell’Archivio Regionale delle Strade (ARS), alla voce “limite peso”, di cui alla Determina n. 3537 del 20.03.2012 della Regione Emilia-Romagna pubblicata sul BUR n. 61 del 11.04.2012.
Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’elenco di dette strade è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito.
Pertanto, nel caso di controllo, l’elenco potrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, ecc.) al seguente link:
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it /ARS/Mobile
oppure riscontrato su copia cartacea recante la data del transito consultabile al seguente link:
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it /ARS.