Sulle strade provinciali è in vigore l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo Provvedimento valido fino al 15 aprile 2026
A partire da sabato 15 novembre è scattato su tutte le strade provinciali, come ogni anno, l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo.
Con apposito provvedimento infatti, dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026, la Provincia di Piacenza ha disposto l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo. Pertanto, i veicoli a motore - esclusi i ciclomotori a due ruote e i motoveicoli a due ruote - possono circolare sui tratti stradali di competenza della Provincia di Piacenza ubicati esternamente ai centri abitati “solo se provvisti, a bordo, di dispositivi antisdrucciolevoli omologati, o, in alternativa, muniti di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio e adeguati al tipo di veicolo in uso”.
La stessa Provincia ha disposto che, in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i medesimi veicoli - qualora privi di pneumatici invernali - siano “obbligati a montare, in corrispondenza dei tratti interessati da tale presenza, i dispositivi antisdrucciolevoli tenuti a bordo ai sensi di quanto disposto al punto 1 stesso”.
In caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli privi di pneumatici invernali sono dunque obbligati a montare le catene tenute a bordo. I ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi, invece, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla superficie viabile e di fenomeni nevosi in atto.
Il provvedimento è adottato allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e il regolare espletamento dei servizi di pubblica utilità.
L'ordinanza è stata inviata a tutti i Comuni del territorio e anche a quelli delle Province limitrofe, e sarà cura dei tecnici e degli operatori stradali della Provincia provvedere alla conforme collocazione della segnaletica stradale.
Per i trasgressori sono previste le sanzioni indicate dal Codice della Strada e l'eventuale inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni prevista dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente Regolamento UNECE e dovranno essere provvisti, in ogni caso, del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli precisati dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/05/2011 recante “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2” oppure quelli rispondenti alla Normativa ONORM V5 119 per i veicoli delle categorie M, N e/o superiori. In merito all’utilizzo dei “dispositivi antisdrucciolevoli omologati” (normalmente costituiti da catene da neve), l’Ordinanza precisa che il montaggio è prescritto almeno sulle ruote motrici, mentre gli pneumatici invernali devono essere montati su tutte le ruote del veicolo.
Con apposito provvedimento infatti, dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026, la Provincia di Piacenza ha disposto l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo. Pertanto, i veicoli a motore - esclusi i ciclomotori a due ruote e i motoveicoli a due ruote - possono circolare sui tratti stradali di competenza della Provincia di Piacenza ubicati esternamente ai centri abitati “solo se provvisti, a bordo, di dispositivi antisdrucciolevoli omologati, o, in alternativa, muniti di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio e adeguati al tipo di veicolo in uso”.
La stessa Provincia ha disposto che, in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i medesimi veicoli - qualora privi di pneumatici invernali - siano “obbligati a montare, in corrispondenza dei tratti interessati da tale presenza, i dispositivi antisdrucciolevoli tenuti a bordo ai sensi di quanto disposto al punto 1 stesso”.
In caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli privi di pneumatici invernali sono dunque obbligati a montare le catene tenute a bordo. I ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi, invece, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla superficie viabile e di fenomeni nevosi in atto.
Il provvedimento è adottato allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e il regolare espletamento dei servizi di pubblica utilità.
L'ordinanza è stata inviata a tutti i Comuni del territorio e anche a quelli delle Province limitrofe, e sarà cura dei tecnici e degli operatori stradali della Provincia provvedere alla conforme collocazione della segnaletica stradale.
Per i trasgressori sono previste le sanzioni indicate dal Codice della Strada e l'eventuale inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni prevista dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente Regolamento UNECE e dovranno essere provvisti, in ogni caso, del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli precisati dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/05/2011 recante “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2” oppure quelli rispondenti alla Normativa ONORM V5 119 per i veicoli delle categorie M, N e/o superiori. In merito all’utilizzo dei “dispositivi antisdrucciolevoli omologati” (normalmente costituiti da catene da neve), l’Ordinanza precisa che il montaggio è prescritto almeno sulle ruote motrici, mentre gli pneumatici invernali devono essere montati su tutte le ruote del veicolo.
Comunicato del 17/11/2025