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Cosa fare per iniziare l'attività di autoscuola?

 

Le persone fisiche o giuridiche, le Società, gli Enti , in possesso dei requisiti di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della strada), così come modificato dalla L. n. 120 del 29.07.2010, devono presentare, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990, come modificato dall'art. 49/bis della L. n. 122 del 30.07.2010, la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A. - Mod. AU), all'Amministrazione provinciale di Piacenza, debitamente compilata. La SCIA può essere inviata via Posta eletronica certificata provpc@cert.provincia.pc.it.
Nella segnalazione va autocertificato il possesso dei requisiti morali, professionali e degli standard tecnico organizzativi previsti dalla normativa vigente. Alla SCIA va inoltre allegata la documentazione prevista dalla legge e quella ritenuta necessaria per lo svolgimento  dell'attività istruttoria.

Ricevuta la segnalazione, la Provincia provvede alle verifiche del caso, procedendo all'ispezione dei locali e delle attrezzature.
Dopo la verifica da parte della Provincia del possesso dei requisiti ed entro 180 giorni dalla S.C.I.A, gli interessati possono iniziare effettivamente l'attività, dandone comunicazione scritta alla Provincia.

Documentazione da allegare al Modello AU (vedere quadro H):
  1. Documentazione attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 317/95: certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari oppure, in alternativa, attestazione di capacità finanziaria nelle varie forme tecniche riferita ad un importo di almeno € 25.822,84 formulata secondo lo schema riportato sul Modello AU;
  2. Documentazione comprovante la disponibilità dei locali da adibirsi all'attività (atto di proprietà ovvero contratto di locazione);
  3. Planimetria quotata dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola e con l'indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
  4. Certificato di destinazione d'uso catastale;
  5. Nulla osta tecnico sanitario o dichiarazione di conformità dei locali a firma di un tecnico abilitato;
  6. Attestati di abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida del sottoscrittore (in originale);
  7. Copia della patente del sottoscrittore;
  8. Modello DCAu compilato da eventuali insegnanti e istruttori (e, nel caso di sede secondaria dal responsabile didattico) inseriti in organico;
  9. Attestati di abilitazione di eventuali insegnanti e istruttori (e, nel caso di sede secondaria dal responsabile didattico) (in originale)
  10. Copia delle patenti di eventuali insegnanti e istruttori (e, nel caso di sede secondaria dal responsabile didattico)
  11. Modello DCAu compilato da eventuali soci (per le società di persone), amministrattori (per le società di capitali), collaboratori familiari;
  12. Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società (fra gli scopi dovrà essere prevista anche la gestione di autoscuola);
  13. Copia del libro matricola e del contratto di lavoro attestante l'assunzione del responsabile didattico (in caso di sede secondaria);
  14. Una fotografia in formato tessera del titolare, di ogni insegnante/istruttore, dipendente amministrativo (ai fini del rilascio del tesserino di riconoscimento).

Requisiti


Titolare o legale rappresentante
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • non essere sottoposto a misure di sicurezza personali;
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione previste dalla L. 1423/56 [Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità] e successive modifiche e integrazioni e dalla L. 575/1965 [disposizioni contro la mafia] e successive modifiche e integrazioni;
  • non essere stato sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dal Codice Penale Art. 19 c. 1, numeri 2 [interdizione da una professione o da un’arte] e 4 [interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese] e successive modifiche e integrazioni;
  • non avere procedimenti fallimentari in corso né di essere stato oggetto di procedure fallimentari;
  • non avere riportato condanne ostative al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività di autoscuola, ai sensi degli artt. 120, comma 1, e 123, comma 6 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni;
  • essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
  • essere in possesso degli attestati di abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida
  • avere almeno due anni di esperienza quale insegnante di teoria e istruttore di guida maturata negli ultimi 5 anni
  • nel caso di società, i requisiti morali devono essere posseduti anche dai soci (nelle società di persone) e dagli amministratori (nelle società di capitali)
Capacità finanziaria
Le imprese individuali e le società che intendono svolgere l'attività di autoscuola dovranno dimostrare, come disposto dall’art. 2 del DM 317/1995, di avere adeguata capacità finanziaria mediante una delle seguenti forme:
  • attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche rilasciata da aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro 2582284,50;
  • certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a euro 51.645,69.
Per le società, il possesso di adeguata capacità finanziaria, deve essere riferito alla società.
 
Locali
Ai sensi dell’Art. 3 del DM 317/95 i locali dell’autoscuola comprendono:
  • un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
  • un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
  • servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.

L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.
 

Arredamento didattico 
Ai sensi dell’Art. 4 del DM 317/95 ogni autoscuola deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l’aula di insegnamento deve contenere l’arredamento atto a permettere il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Tutto il materiale d’arredamento e didattico deve essere di proprietà del titolare. Detta proprietà viene comprovata con fatture di acquisto od altra documentazione probante. L’arredamento dell’aula di insegnamento è costituita almeno dai seguenti elementi:
  • una cattedra od un tavolo per insegnare;
  • una lavagna dalle dimensioni di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
  • posti a sedere per gli allievi in proporzione alle disponibilità di superficie dell’aula per ogni allievo.

Materiale didattico per le lezioni teoriche
Ai sensi dell’Art. 5 del DM 317/95 il materiale didattico per l’insegnamento teorico è costituito da:
  • una serie di cartelli con segnalazione stradale:segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
  • un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
  • tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
  • tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico;
  • tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
  • pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
  • una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d’iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
  • un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano stati evidenziati il monoblocco, l’impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa d’iniezione sezionata.
  • una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il servo sterzo, l’idroguida, gli impianti, e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
  • una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
  • elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
Se l’autoscuola aderisce ad un centro di istruzione può non essere dotata del materiale di cui ai punti i), l), m)
Se l’autoscuola dispone di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l’obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i) ed il materiale didattico previsto ai punti b) ed m).
Le autoscuole possono altresì attrezzarsi per l’insegnamento con sistemi audiovisivi interattivi.
Materiale didattico per le lezioni di guida
L’autoscuola deve essere dotata di:
  • motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunga una velocità di almeno 100 km/h;
  • veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h;
  • veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza dio almeno 7 m, che raggiunga la velocità di 80 km/h;
  • veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 m e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
  • autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 m, che raggiunga la velocità di almeno 80 km/h o complesso costituito da un veicolo d’esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 m, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 kg e la lunghezza di almeno 12 m e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4 m. 
Qualora l’autoscuola aderisca ad un centro di istruzione può non essere dotata dei veicoli di cui ai punti c), d), e)

Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello in cui al punto a) di doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale istallazione risulta dalla carta di circolazione. I veicoli indicati al comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l’autobus, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale in base all’Art. 54 lettera g) del Codice della Strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla M.C.T.C.. I veicoli indicati al comma 1 ai punti a) e b) possono essere autorizzati per uso privato purché su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di rinunciare all’agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà.
In sede di presentazione della S.C.I A non è richiesta l’immatricolazione dei veicoli (che dovrà essere effettuata prima dell’inizio effettivo), deve comunque esserne dimostrata la disponibilità.