Come si vota

ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA - DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024

Con la presente si forniscono indicazioni agli elettori per il corretto esercizio del loro diritto di voto. Identiche indicazioni vengono fornite ai componenti del Seggio Elettorale provinciale.
In linea generale, l'art. 69, primo comma, del Testo Unico n. 570/1960, stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore (cosiddetto principio del "favor voti").
In sostanza devono essere fatti salvi tutti i voti dai quali si può desumere l’effettiva volontà dell’elettore e per i quali si può escludere una volontà di farsi riconoscere (Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 1998, n. 1149), mentre devono essere dichiarati nulli solo i voti nei quali siano presenti inequivocabili segni di riconoscimento a tal fine preordinati.
Ove dovessero verificarsi altri casi incerti, si possono utilizzare - in via analogica - le istruzioni ministeriali relative alle elezioni comunali in enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
 

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE


La scheda riporta a stampa solo i contrassegni delle liste ammesse (per la Provincia di Piacenza le liste ammesse sono 2) con uno spazio vuoto per l'espressione della preferenza.
Ciascun elettore - Sindaco o Consigliere comunale - VOTA PER UNA SOLA DELLE LISTE apponendo una croce o un segno sul contrassegno della lista stessa.
L’elettore può esprimere il proprio voto di preferenza (UNO SOLO) per uno dei candidati, appartenente alla lista votata, scrivendo il cognome, o il nome e cognome in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata posta nel riquadro della lista accanto al contrassegno (art. 1, comma 76, Legge 56/2014).
Esempio modalità di voto