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Trasporti periodici

  Autorizzazioni periodiche semplificate (art. 13 , c. 2A del Regolamento)

Per la categoria dei veicoli e dei trasporti eccezionali di cui all’art. 13, comma 2°, punto A) del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. è rilasciata un’autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi. E’ consentito il rinnovo dell’autorizzazione per 3 volte per un complessivo periodo di autorizzazione di 3 anni.
Questa autorizzazione viene rilasciata per il trasporto solo fuori sagoma di una (o più) cose indivisibili, nel rispetto delle condizioni previste al c. 9 dell’art. 13 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.
Questi veicoli e trasporti eccezionali non devono superare a pieno carico i limiti stabiliti dall’art. 62 del Codice della Strada e devono rientrare nelle seguenti combinazioni dimensionali:

lungh. 25,00 largh. 2,55 h. 4,30

lungh. 20,00 largh. 3,00 h. 4,30

 

I transiti possono essere effettuati sulle strade comunali e provinciali percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali contenute in una sezione dell’Archivio Regionale delle Strade (ARS), alla voce “limite sagoma (strade con largh. di 6,00 e 7,00 metri)”, di cui alla Determina n. 3537 del 20.03.2012 della Regione Emilia-Romagna pubblicata sul BUR n. 61 del 11.04.2012.
Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’elenco di dette strade è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito.
Pertanto, nel caso di controllo, l’elenco potrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, ecc.) al seguente link:
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it /ARS/Mobile
oppure riscontrato su copia cartacea recante la data del transito consultabile al seguente link:
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it /ARS.

I veicoli o complessi con larghezza non superiore a m 2,55 possono percorrere le strade contenute nell’ARS da 6,00 e 7,00 metri senza la scorta tecnica, mentre i veicoli o complessi con larghezza superiore a m 2,55 possono percorrere le strade contenute nell’ARS da 6,00 m con la scorta tecnica e quelle da 7,00 m senza scorta.
Deve però sempre essere garantito su tutto il percorso un franco minimo rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, di almeno 0,20 m.