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Macchine agricole eccezionali

Autorizzazioni macchine agricole (art. 104 del N.C.d.S. ed art. 268 Regolamento)

Le macchine agricole che, per ragioni funzionali, eccedono le sagome e le masse di cui l'art. 61 e 62 del Codice della strada, sono considerate eccezionali e per circolare su strada devono avere specifica autorizzazione. L'autorizzazione ha validità biennale (salvo casi particolari fino a 12 mesi) ed è rinnovabile per 3 volte.
La legge prevede inoltre, qualora la macchina agricola superi i limiti previsti dall’art. 62 del N.C.d.S,  l'obbligo di pagare l'indennizzo di usura alla Provincia e/o all'ANAS (detto versamento deve essere effettuato per un periodo minimo di quattro mesi).

I transiti possono essere effettuati sulle strade comunali e provinciali percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali contenute in una sezione dell’Archivio Regionale delle Strade (ARS), alla voce “macchine agricole”, di cui alla Determina n. 3537 del 20.03.2012 della Regione Emilia-Romagna pubblicata sul BUR n. 61 del 11.04.2012.

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’elenco di dette strade è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito.

Pertanto, nel caso di controllo, l’elenco potrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, ecc.) al seguente link:

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it /ARS/Mobile

oppure riscontrato su copia cartacea recante la data del transito consultabile al seguente link:

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it /ARS.