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Blocchi di pietra naturale, prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali per l’edilizia, coils e laminati grezzi

AUTORIZZAZIONI PER IL TRASPORTO DI BLOCCHI DI PIETRA NATURALE, DI ELEMENTI PREFABBRICATI COMPOSITI ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI COMPLESSE PER L’EDILIZIA, DI PRODOTTI SIDERURGICI COILS E LAMINATI GREZZI.

Per il trasporto di queste particolari merci, di cui all’art. 10, c. 2, lett. b) del Codice, è rilasciata un'autorizzazione periodica fino a 12 mesi (annuale), rinnovabile, di cui all'art. 13, c. 2B, lett. e), f) e g) del Regolamento.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia di cui alla succitata lettera f), sono previsti valori dimensionali e ponderali di: lunghezza fino a 35 metri e peso fino a 108 tonnellate nonchè altezza fino a 4,30 metri e larghezza non oltre i 2,55 metri.

Per i veicoli e/o complessi di veicoli eccezionali che superano congiuntamente i limiti di cui agli artt. 61 (sagoma limite) e 62 (massa limite) del Codice, è consentito integrare il carico con gli stessi "generi merceologici autorizzati" in numero non superiore alle 6 unità, sino al raggiungimento della massa massima del veicolo in carta di circolazione.

E' inoltre consentito, qualora vengano superati i limiti di peso (art. 62 del Codice), ma nel rispetto di quelli dimensionali (art. 61 del Codice) - in solo caso di trasporto di blocchi di pietra naturale, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi - occupare la restante superficie con merce della stessa natura merceologica, osservando sia le disposizioni sulla sistemazione del carico (art. 164 del Codice) e sia i limiti di massa massima posseduta dal veicolo, senza limiti quantitativi, prefissati, per gli elementi trasportati.

Pertanto, restano esclusi da quest'ultima previsione gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per i quali, invece, vige sempre il limite delle 6 unità.

I veicoli e/o complessi di veicoli per il trasporto contestuale di merci divisibili ed indivisibili non potranno comunque superare, in relazione al numero di assi posseduti, la seguente massa complessiva:

  • 38 tonn. per autoveicoli isolati a 3 assi;

  • 48 tonn. per autoveicoli isolati a 4 assi;

  • 86 tonn. per veicoli complessi a 6 assi;

  • 108 tonn. per veicoli complessi a 8 assi.

Per questi casi, la norma consente il trasporto contemporaneo di più oggetti indivisibili al fine di completare il carico utile di un veicolo eccezionale, in deroga al vincolo di trasportare un solo oggetto indivisibile in caso di eccedenza di massa, di cui all’art. 62; i limiti di massa sopra indicati, possono essere superati solo qualora venga effettuato il trasporto di un unico pezzo indivisibile della citata merce (es.: un solo blocco di pietra, un solo prefabbricato,ecc..), nel rispetto del limite massimo di portata per quel veicolo/complesso.

Quando ricorre la condizione di trasporto su "di un unico percorso ripetitivo" (intendendo con ciò, sempre la medesima origine e destinazione finale nonché, la stessa tratta di strada percorsa) con "sagome di carico sempre simili" il pagamento dell'indennizzo d'usura stradale sarà di tipo "forfetario" (pari a 1.5, 2 e 3 volte quello fissato per i mezzi d'opera, a seconda che il veicolo abbia 3, 4 o più assi) a favore delle casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo.

In caso di mancanza anche solo di uno dei due presupposti di cui sopra e cioè, della ripetitività del percorso e del trasporto di sagome di carico sempre simili, il pagamento dell'indennizzo d'usura stradale è di tipo "convenzionale", di cui all’art. 18, cc. 4 e 5 lett. a) e b) del Regolamento, e deve essere versato a favore dell'Ente che rilascia l'autorizzazione; qualora il numero degli assi del complesso veicolare sia superiore a 8 (otto) l'indennizzo viene a scontarsi, così come introdotto con le norme del D.P.R. n. 31/2013, e di cui alla succitata lett. b), c. 5 dell’art. 18.

Sono state individuate le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) della regione Emilia – Romagna transitabili dai mezzi per il trasporto di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, che per caratteristiche di tracciato e dimensioni, risultano atte a consentire lo svolgimento dell'attività in parola.
Dette strade, sono inserite nell'"Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" (ARS), di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’elenco di dette strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito.
Pertanto, nel caso di controllo, l’elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, etc.) ovvero, riscontrato su copia cartacea recante la data del transito.