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Consigliera di Parità

foto che ritrae la Consigliera di Parità Manuela SodiniLa Consigliera di Parità è una figura istituzionale di tutela per le lavoratrici e i lavoratori oggetto di discriminazione di genere sul lavoro e di promozione delle pari opportunità in ambito lavorativo. Nella lotta alle discriminazioni offrono un punto di riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori vittime di comportamenti discriminatori, in stretto collegamento con gli altri organi istituzionali preposti. Nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali ed il loro ruolo è regolato dal D.L. 198/2006.

Le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli Enti di area vasta sulla base dei requisiti di cui all'art. 13 comma 1 e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. Il mandato della/del consigliera/e di parità, effettiva/o e supplente, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Con Decreto n. 12 del 16 luglio 2021 il Presidente della Provincia di Piacenza ha designato l'avv. Francesco Maria Piva e la sig.ra Venera Tomarchio rispettivamente cosnigliere di parità effettivo e consigliera di parità supplente della Provincia di Piacenza, successivamente nominati dal Ministero con Decreto n. 201 del 14 ottobre 2021.


Consigliere di parità effettivo: Francesco Maria Piva
Consigliera di parità supplente: Venera Tomarchio



Come contattare i Consiglieri di Parità:
I consiglieri ricevono su appuntamento il mercoledi dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
e-mail: consigliera.parita@provincia.pc.it
Telefono: 0523.795846
Cell. 333.1800732

 

Quando rivolgersi alla Consigliera di Parità

Le lavoratrici e i lavoratori possono rivolgersi alla Consigliera di Parità nel caso abbiano subito una discriminazione o una molestia:
  • nell'accesso al lavoro;
  • nell'accesso ai corsi di formazione;
  • nello sviluppo della carriera;
  • nel livello di retribuzione;
  • nell'accesso ai diritti connessi alla maternità o alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita o di lavoro.
Le aziende possono rivolgersi alla Consigliera di Parità per valorizzare la presenza femminile nel lavoro, contrastare le discriminazioni, accedere a finanziamenti per progetti di azioni positive a favore delle pari opportunità tra donne e uomini sul lavoro.

Cosa può fare per te

La Consigliera di Parità svolge un servizio di consulenza gratuito per
  • informarti sulle opportunità e i diritti sanciti dalla normativa vigente;
  • incontrarti per individuare la presenza di eventuali discriminazioni di genere;
  • agire in giudizio, su delega, per sostenere la tua posizione.
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News e Iniziative dal territorio 

21 novembre 2025 ore 10.00 - Sala Consiglio della Provincia di Piacenza - Convegno  " Molestie, vessazioni e violenze nei luoghi di lavoro. Dalle norme alle buone prassi"
Scarica la locandina 
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Slide Avv. Sara Botti
Slide Dott. Sergio Sangiorgi - Ordine Psicologi Emilai Romagna
Slide Ausl Piacenza 
Slide Marzia Malvermi - Azienda Gamma spa

19 marzo 2025 - Sala Consiglio della Provincia di Piacenza - Convegno "Il Benessere Lavorativo come paradigma per creare valore" 
Clicca qui per vedere la registrazione 

Secondo avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’ottenimento della certificazione della parità di genere
Le piccole e medie imprese possono presentare domanda per la concessione dei contributi per l’ottenimento della certificazione della parità di genere attraverso il link https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/

I contributi verranno concessi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in ordine cronologico di presentazione delle domande che devono essere inviate entro il termine ultimo del 18 aprile 2025.
Per l’accesso ai contributi è necessario effettuare un test di autovalutazione sul grado di maturità dell’impresa nell’ambito della parità di genere, nonché presentare un preventivo di un Organismo di certificazione accreditato, da scegliere tra quelli presenti nell’elenco pubblicato al link https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione 
 

Online il nuovo modello per la presentazione dei rapporti biennali 2022-2023

Dal 4 giugno 2024 è disponibile sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it/ , il nuovo modello telematico per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti. Scaricabile da qui il  nuovo decreto 3.6.2024 attraverso il quale le Consigliere di Parità regionali possono richiedere al datore di lavoro ulteriori informazioni sui rapporti biennali al fine di accertare eventuali discriminazioni (comma 11 del nuovo articolo 2).

Dal Ministero del lavoro
Dimissioni delle lavoratrici madri: convalida obbligatoria anche in prova
Con la risposta n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri (e dei padri lavoratori nei primi tre anni di vita del figlio) si applica anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga durante il periodo di prova. La misura, prevista dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 151/2001, ha lo scopo di garantire la genuinità della volontà del lavoratore e prevenire dimissioni estorte o frutto di pressioni discriminatorie.
ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta a interpello n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha fornito un importante chiarimento in tema di convalida delle dimissioni delle lavoratrici e dei lavoratori genitori tutelati dal D.Lgs 151/2001
Secondo il parere ministeriale, l’obbligo di convalida presso l’Ispettorato territoriale del lavoro trova applicazione anche nel periodo di prova, qualora le dimissioni siano rassegnate da una lavoratrice in gravidanza o da un genitore nei primi tre anni di vita del bambino.
Il Ministero ricorda come la convalida, originariamente prevista solo per il primo anno di vita del figlio, sia stata estesa ai primi tre anni con la riforma Fornero, acquisendo una funzione autonoma rispetto al divieto di licenziamento e configurandosi come strumento di tutela contro condotte vessatorie o discriminatorie.
Sotto il profilo interpretativo, la Direzione Generale richiama l’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, sottolineando l’assenza, nel testo normativo, di qualsiasi esclusione legata al periodo di prova. In un’ottica teleologica, la ratio della disposizione è quella di assicurare la piena libertà di scelta del lavoratore, evitando che dimissioni apparentemente volontarie nascondano pressioni datoriali o forme di licenziamento mascherato.
Il documento ministeriale richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 23061/2007), che riconosce la nullità del licenziamento discriminatorio anche nel periodo di prova.
In conclusione, il Ministero ribadisce che le dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre rassegnate nel periodo tutelato devono essere sempre convalidate dall’Ispettorato o dall’Ufficio ispettivo territorialmente competente, anche se avvengono durante il periodo di prova.
 
 

 

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