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Comitato Unico di Garanzia

Il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)", è un organismo introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 21 della L.183/2010 (c.d. Collegato lavoro).

Il Comitato costituisce e unifica in un solo organismo le competenze dei precedenti Comitati per le pari opportunità e antimobbing di previsione contrattuale; è unitario rispetto alle aree di contrattazione (Comparto Regioni - Autonomie Locali e Dirigenti), si caratterizza per la composizione paritetica fra componenti designati dalle organizzazioni sindacali e dall'Amministrazione ed opera senza aggravio per la spesa pubblica.

I compiti e le modalità di funzionamento dei comitati sono disciplinati dalla Direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011.

In particolare, il CUG esercita i compiti di seguito elencati:

1 - consultivi formulando pareri su:

  • progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
  • piano di formazione del personale;
  • orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
  • criteri di valutazione del personale;
  • contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze; 

2 - di verifica su:

  • risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
  • esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
  • esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing);
  • assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza su lavoro;

3 - propositivo sulle materie e tematiche di competenza, attraverso, per esempio:

  • predisposizione di piani di azioni positive (le azioni positive sono misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Definizione del Codice delle Pari Opportunità);
  • promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
  • iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
  • analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
  • diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
  • azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
  • azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing – nell'amministrazione pubblica di appartenenza.

Modalita di Funzionamento

Le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia sono state approvate con determinazione dirigenziale n. 1339 del 30 giugno 2011, modificate e integrate con Determinazione dirigenziale n. 1355 del 15 luglio 2015
 

Normativa